Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
Consulenti e collaboratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di
comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le
pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari
di incarichi di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato
regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione,
con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del
risultato
2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di
consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di
indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché
la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione
dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano
e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando
l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente
la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.
3. In caso di omessa pubblicazione di quanto previsto al comma 2, il pagamento del
corrispettivo determina la responsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del
procedimento disciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma
corrisposta, fatto salvo il risarcimento del danno del destinatario ove ricorrano le condizioni di
cui all'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
4. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui ai commi 1 e 2 entro tre mesi dal
conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.
[5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni
dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle
pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza
procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre
2012, n. 190.]
Data di aggiornamento : 10/10/2022
Mandato 2021-2024
Avv. Antonino Francone: cv – dichiarazione
Dott. Alberto Depetro: cv – dichiarazione
Ing. Antonio Ucchino: cv – dichiarazione
Dott.ssa Pina Bommaci – cv – dichiarazione
Consulenze
Titolari di incarichi

