Dotazione organica

Costo annuale del personale - Costo personale a tempo indeterminato

Riferimenti Normativi
Art. 16, commi 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Data di aggiornamento : 2/05/2021

L'Ordine non ha personale alle proprie dipendenze

Tassi di assenza

Tassi d'assenza

Riferimenti Normativi
Art. 16, comma 3 - Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale.

Data di aggiornamento : 2/05/2021

Non essendoci dipendenti non vengono calcolati tassi di assenza

Personale non a tempo indeterminato

Personale non a tempo indeterminato e costo del personale non a tempo indeterminato

Riferimenti Normativi
Art. 17 commi 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

Data di aggiornamento : 2/05/2021

L'Ordine non ha personale non a tempo indeterminato alle proprie dipendenze

Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti

Incarichi conferiti ed autorizzati ai dipendenti

Riferimenti Normativi
Art. 18 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

Data di aggiornamento : 2/05/2021

Non essendoci dipendenti non vi sono incarichi ad essi conferiti

Contrattazione collettiva ed integrativa

Contrattazione collettiva e costi contratti integrativi

Riferimenti Normativi
Art. 21 comma 1 e 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

Data di aggiornamento : 2/05/2021

In qualità di Ordione territoriale per la contrattazione colletiva si fa rimando  a quanto pubblicato dall'Ordine nazionale https://www.tsrm.org/index.php/contrattazione-collettiva/

Per quanto riguarda la contrattazione integrativa non vi sono dipendenti e quindi contratti integrativi