Provvedimenti organi di indirizzo
Provvedimenti applicabili
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione
trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai
sensi del
codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo
((18 aprile 2016, n. 50, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis));
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche ((, ai sensi degli
15 della legge 7 agosto 1990, n. 241))
Data di aggiornamento : 10/10/2022
| Delibere di rilevanza generale |
| Non vi provvedimenti relativi ad accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 |

